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Data aggiornamento: 2012/07/29
Domanda concisa
In passato copiavo le cassette e i CD appartenenti ad alcune aziende. Dal momento che non conosco le aziende in questione, come posso risarcire loro i danni?
Domanda
Salam alaykum, negli anni passati copiavo le cassette e i CD di alcune aziende, non sapendo che questo lavoro fosse religiosamente proibito. La mia domanda è: “Dato che non conosco le aziende in questione, come posso risarcire loro i danni e liberarmi da ogni debito nei loro confronti?”
Risposta concisa

In merito al copyright e ai diritti spirituali, le opinioni dei marja' taqlid sono differenti:

Gli ayatollah Khomeini, Tabrizi, Sistani e Safi sostengono che: “Fondamentalmente la creazione di software non stabilisce alcun diritto per il produttore e la loro duplicazione senza il permesso dei produttori è consentita”.

Gli ayatollah Khamenei, Bahjat e Vahid: “Per precauzione obbligatoria i produttori ne possiedono i diritti e la loro duplicazione senza permesso,  per precauzione obbligatoria, non è consentita.

Gli ayatollah Fazel, Makarem e Nuri Hamedani: “La produzione di software crea dei diritti e la loro duplicazione senza il consenso del produttore non è permessa”.

Tutti questi marja', nella questione citata, non distinguono i software che in precedenza sono già stati craccati da altre persone, dai software che un individuo intende violare per la prima volta.

Tuttavia se durante l’acquisto del software, il venditore (il produttore originale) mette come condizione il divieto di duplicazione o basa lo scambio su di esso, tutti i marja' considerano vietata la duplicazione e inoltre dichiarano che: “Se esiste una legge che vieta la duplicazione dei software, essa deve essere rispettata”.

Quindi se consideriamo vietata la duplicazione e che un individuo ha recato dei danni al proprietario dell’opera, bisogna dire che:

Nel caso di debiti o danni che una persona deve pagare o rimediare, ma il proprietario non è noto, oppure non raggiungibile, è necessario donare una parte dei propri beni a nome del creditore ai poveri, con il permesso del mujtahid competente (che possiede tutte le condizioni)[1].

In via generale ogni bene e diritto che una persona deve a persone terze che non conosce, vengono considerati casi majhul al-malik (proprietario sconosciuto) per cui bisogna sforzarsi di trovare i proprietari e una volta persa ogni speranza di riuscire a rintracciarli, per precauzione obbligatoria, bisogna donarli come elemosina ai poveri con il permesso dell’hakim religioso.

In ogni caso la vostra domanda è stata posta ai marja' taqlid e le loro risposte sono le seguenti:

Ayatollah Sistani e Khamenei:

“Se era per uso personale, non c’è problema e lei non ha alcuna responsabilità”.

Ayatollah Safi Golpayegani:

 “Se durante l’acquisto dei CD o delle cassette è stata posta la condizione di divieto di duplicazione, la trasgressione della condizione è haram, e quindi è necessario pentirsi del proprio peccato per risolvere la questione, e in caso contrario (nessuna condizione) non c’è problema”.

Ayatollah Mahdi Hadavi Tehrani:

“Le aziende che proibiscono l’utilizzo dei loro prodotti culturali senza il loro permesso (cioè le aziende musulmane oppure quelle di nazioni che hanno contratti per il rispetto reciproco dei diritti), se si conoscono in modo generico bisogna pagare i loro diritti.

Se ad esempio lei sa che è debitore verso le aziende A e B e conosce la quantità minima del proprio debito, deve pagarlo a queste aziende.

Se però queste aziende non sono a lei conosciute neanche approssimativamente, ma conosce la quantità  minima certa del proprio debito, deve pagare quella quantità ai poveri a nome di quelle aziende come rimedio”.

 


[1] Mohammad Fazel Movahhedi Lankarani, Resale-ye Tawdhih al-Masa'il, p. 542, Qom,  1426 AH.

 

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